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| APPROVATO CON
ATTO C.C. N. 6 DEL 17.2.2004 CAPO I – I PRINCIPI FONDAMENTALI ARTICOLO 1 PRINCIPI 1. Il comune di Mezzago è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla costituzione, dalle leggi generali della repubblica e dal presente statuto. 2. Rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo e tutela le specificità culturali e socio-economiche. 3. Esercita la propria funzione assicurando l’imparzialità, la trasparenza, l’equità, l’efficacia, l’efficienza dell’azione amministrativa. 4. Riconosce valore di principio fondamentale al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta, alla distinzione fra decisione politica e attuazione amministrativa e alla collaborazione con soggetti pubblici e privati. 5. L’ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
a) afferma i principi di dignità e uguaglianza delle persone,
attraverso la promozione di azioni positive idonee ad assicurare pari
condizioni di opportunità, con particolare attenzione alle situazioni
di squilibrio e di emarginazione, senza discriminazioni ideologiche, di
religione, di sesso, di censo, di età, di stato psicofisico e di
razza 2. Nell’ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed impositiva,
assume l’equità fiscale come uno dei principi basilari su
cui fondare la convivenza civile.
2. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione lombardia, sono improntati ai principi di cooperazione, nel rispetto delle specifiche autonomie. 3. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi propri o contenuti nei programmi dello stato, della regione lombardia e della provincia avvalendosi dell’apporto delle forze sociali, economiche, sindacali, culturali e del volontariato operanti sul territorio. 4. Aderisce al Coordinamento “Enti Locali per la pace e i diritti umani”, per l’affermazione di questi valori promuove e divulga iniziative di educazione, informazione e partecipazione in collaborazione con associazioni e agenzie educative presenti sul territorio. 5. Si attiva perché la tematica della sostenibilità ambientale sia la base per forme di cooperazione, anche sovranazionale, attraverso strumenti innovativi o già sperimentati come Agenda 21.
2. La circoscrizione del comune è costituita dal capoluogo e dalle frazioni di Cascina Orobona e Cascina Palazzina. Nell’ambito del territorio la comunità riconosce i rioni S. Maria – Castelet – Torre – Pianta. 3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via F.lli Brasca, 5. 4. Le adunanze del consiglio e della giunta comunale si svolgono nella sede municipale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura. 3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle attività del comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si può esibire il GONFALONE comunale nella foggia autorizzata con D.P.R.. n. 2118 in data 26.4.1983. 3. Il comune si identifica inoltre con la scritta: “COMUNE D’EUROPA GEMELLATO CON SAINT PIERRE DE CHANDIEU – “CITTA’ PER LA PACE” – “COMUNE DENUCLEARIZZATO”. 4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
1. Ai sensi del presente statuto, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi. 2. Al fine di garantire la piena cittadinanza, il comune attiva: Il regolamento sulla partecipazione disciplina competenze, procedure e modalità per garantire i contenuti del presente articolo.
3. Ai sensi del presente statuto, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi. 4. Al fine di garantire la piena cittadinanza, il comune attiva: Il regolamento sulla partecipazione disciplina competenze, procedure e modalità per garantire i contenuti del presente articolo.
2. Sono peculiari organismi di partecipazione le consulte o i comitati per settore o per specifici problemi o situazioni locali. 3. In particolare il comune: 4. La costituzione e il funzionamento degli organismi di partecipazione sono rimandati ad apposito regolamento.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma precedente, il comune sostiene le attività ed i programmi dell’associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni: In particolare: a) favorisce l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi
comunali, delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari,
interessanti l’associazionismo; 3. Il comune organizza incontri con le libere forme associative accreditate, per un esame congiunto dei problemi generali della comunità, quale momento di raccordo tra la sfera sociale e quella politico-decisionale; riconosce gli organismi associativi dei cittadini stranieri residenti nel suo territorio. 4. Il comune, nello spirito di favorire la partecipazione popolare, potrà dotarsi di adeguato strumento proprio o di idonei rapporti convenzionali con gli organi di informazione locale, al fine di fornire effettiva pubblicità alle decisioni assunte, agli atti compiuti ed alle relative motivazioni. 5. Gli interventi previsti dal presente articolo si rivolgono a libere forme associative che presentino i requisiti di eleggibilità delle cariche, volontarietà dell’adesione e del recesso dei membri ed assenza di fini di lucro, e depositino presso il comune l’atto costitutivo, lo statuto, le generalità del presidente e di chi risulti comunque designato a rappresentare l’associazione stessa, nonché ogni altro atto del quale il comune richieda l’esibizione. ARTICOLO 11
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione. 2. La risposta all’interrogazione viene fornita dal sindaco, assessore, dal segretario comunale o dal responsabile di ufficio o servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato. ARTICOLO 13
2. La procedura si chiude, con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
2. L’organo competente deve sentire, entro i successivi 30 giorni, i proponenti dell’iniziativa; quindi, qualora sia ritenuta legittima e/o opportuna l’adozione dell’atto richiesto, provvederà in merito. 3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare. 4. Le determinazioni definitive e le relative motivazioni devono essere comunicate agli interessati entro 120 giorni dalla presentazione della proposta. 5. Sono escluse dal diritto di iniziativa i provvedimenti per i quali non è ammesso il ricorso al referendum.
2. Tali forme di consultazione, oltre al referendum, sono: a) assemblee di cittadini, anche limitatamente ai residenti in zone del
territorio; 3. Di tali forme di consultazione dovrà essere garantita, con ogni mezzo idoneo, l’effettiva informazione dei cittadini. ARTICOLO 16
2. I referendum consultivi sono intesi a proporre l’inserimento nell’ordinamento comunale di nuove norme statutarie, regolamentari o l’adozione di atti amministrativi generali che non comportano spese. 3. I referendum abrogativi sono intesi a proporre l’eliminazione totale o parziale di norme regolamentari o la revoca di atti amministrativi a contenuto generale. 4. Per i referendum comunali è garantito l’esercizio del diritto di voto anche ai cittadini extracomunitari, in regola con il permesso di soggiorno e residenti nel comune di Mezzago da almeno 5 anni. 5. Il referendum può essere promosso per iniziativa: a) del consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati; 6. Non è ammesso referendum per abrogare i seguenti provvedimenti amministrativi: a) provvedimenti riguardanti la materia urbanistica; 7. Il regolamento comunale determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno di consultazioni. 8. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria il consiglio comunale ne prende atto ed assume i provvedimenti conseguenti.
ARTICOLO 18
CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
ARTICOLO 21 1. Il difensore civico rimane in carica sino alla conclusione del mandato
del consiglio comunale dal quale è stato eletto o sino allo scioglimento
dello stesso per una delle cause previste dalla legge. Esercita le sue
funzioni sino alla nomina del successore.
1. Il difensore civico trasmette al consiglio comunale una relazione annuale sull’attività svolta che viene trasmessa ai gruppi consiliari e discussa dal consiglio entro due mesi dalla presentazione. 2. Il difensore civico può essere sentito dal consiglio comunale o dalle commissioni consiliari quando ciò sia ritenuto necessario nell’interesse del comune.
ARTICOLO 24 1. Il comune può stipulare una convenzione con altri comuni per
la costituzione di un ufficio unico associato di supporto alle attività
del difensore civico. CAPO IV – IL CONSIGLIO COMUNALE ARTICOLO 25 Gli Organi del comune sono: il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco.
ARTICOLO 26
2. Il consiglio comunale esercita le competenze e le potestà previste dalle leggi e gode di autonomia funzionale e organizzativa. 3. L’organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale. Il regolamento contiene anche la normativa relativa a:
1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. 2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. 3. Le votazioni del consiglio comunale sono palesi, eccetto nei casi indicati dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stesso. 4. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. 5. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina le specifiche modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e delle votazioni.
Le funzioni del consiglio non possono essere esercitate da altri organi, fatta eccezione per le variazioni di bilancio assunte in via d’urgenza dalla giunta comunale. 2. In particolare, il consiglio comunale delibera gli atti fondamentali elencati dall’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e quelli previsti da specifiche disposizioni di legge. 3. Sono strumenti principali dell’attività programmatoria del consiglio: a) le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato;
2. I capigruppo consiliari possono far pervenire, per iscritto, entro un mese dal ricevimento, le eventuali osservazioni e proposte di modifica. 3. Il consiglio comunale, nella riunione indetta entro un mese dall’invio al sindaco delle osservazioni dei gruppi, esamina il programma e le deduzioni del sindaco con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso. 4. Il programma viene approvato a maggioranza assoluta dei componenti. 5. Il consiglio comunale, in sede di esame ed approvazione del bilancio di previsione annuale e dell’allegata relazione revisionale e programmatica, può adeguare le linee programmatiche, o dichiarare espressamente nell’atto deliberativo che il bilancio ed i suoi allegati sono coerenti con le predette linee. 6. Il consiglio comunale effettua annualmente la verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi previsti dall’art. 193 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. ARTICOLO 30
2. Le commissioni consiliari permanenti, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del consiglio attività referente e propositiva su atti e provvedimenti di competenza del consiglio. Le commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento. 3. Le commissioni possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco, assessori, rappresentanti di organismi associativi, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti. 4. Il regolamento del consiglio comunale determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
2. La presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare. 3. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle commissioni di indagine. 4. Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali per l’esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l’organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica. 2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco lo sostituisce il vice-sindaco se lo stesso ricopre anche la carica di consigliere comunale. In caso diverso, la presidenza è temporaneamente assunta dal consigliere anziano.
2. Al presidente del consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. 3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. 4. Il presidente del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza. ARTICOLO 34
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente stabiliti dalla legge. L’accesso comprende la possibilità, per ciascun consigliere, di prendere visione degli atti adottati, di ottenerne copia e di acquisire notizie ed informazioni necessarie per una compiuta valutazione dell’operato dell’amministrazione. 3. Ogni consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite nel regolamento, ha diritto di: a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di
competenza del consiglio; 4. Il consigliere decade dalla carica quando, senza giustificazione,
non partecipa a 3 sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza
è deliberata dal consiglio quando il consigliere, previamente diffidato
con le modalità previste dal regolamento, persista nell’assenza
ingiustificata. ARTICOLO 35
2. Ciascun gruppo consiliare designa e dà comunicazione della nomina del presidente del gruppo, denominato “capogruppo”, al sindaco con le modalità ed entro i termini fissati dal regolamento del consiglio comunale. 3. I capigruppo si riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal sindaco ed ogniqualvolta lo richiedano almeno due capigruppo.
2. Possono essere nominati assessori i consiglieri comunali o i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ai sensi dell’art. 11 L. 265/99. 3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta immediatamente successiva alla revoca. ARTICOLO 37
2. In particolare, la giunta comunale: a) collabora con il sindaco nell’attuazione del programma di governo
e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal consiglio comunale;
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta può, però, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge. In caso di parità di voto prevale il voto del sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.
2. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L’efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità. 3. Il sindaco surroga entro 30 giorni l’assessore comunale cessato dalla carica per dimissioni, revoca o per qualsiasi altro motivo, dandone comunicazione al consiglio nella sua prima riunione successiva alla nomina. Qualora il sindaco manifesti la necessità di derogare a tale termine ne informa il consiglio comunale. In ogni caso, il sindaco surroga l’assessore in un tempo massimo di 120 giorni. 4. Gli assessori, non consiglieri comunali, hanno diritto di partecipare
alle adunanze del consiglio comunale, possono relazionare ed intervenire
nella discussione, senza diritto di voto sulle proposte. La loro partecipazione
non è computata ai fini dell’adunanza e della maggioranza
per le votazioni
ARTICOLO 40
2. Il sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Inoltre: a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del consiglio comunale; 3. Il sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici per armonizzarli alle esigenze degli utenti, elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con altri enti erogatori di servizi pubblici non comunali.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il consiglio comunale viene sciolto e viene nominato un commissario ai sensi delle vigenti leggi. ARTICOLO 42
2. In caso di assenza o impedimento del vice-sindaco, il sindaco è sostituito dall’assessore- consigliere anziano. 3. Delle deleghe rilasciate al vice-sindaco ed agli altri assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge. CAPO VII - GLI UFFICI E IL PERSONALE
2. Gli uffici e i servizi assumono come caratteri essenziali della propria azione i criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione secondo principi di professionalità e responsabilità. 3. L’ordinamento degli uffici e servizi e il conseguente assetto organizzativo si ispirano ai criteri direttivi di seguito riportati: a) l’azione amministrativa assume quale fine l’erogazione
di prodotti e servizi, il cui parametro di efficacia è il soddisfacimento
delle esigenze dell’utenza. Si sviluppa per programmi e progetti.
A tale principio si informa anche l’organizzazione del lavoro; 4. L’amministrazione valorizza il sistema delle relazioni sindacali come contributo alla definizione delle politiche di impiego e dell’organizzazione del lavoro.
ARTICOLO 45
2. Appositi regolamenti provvedono: a) a determinare la dotazione organica del personale a livello generale
di ente. La determinazione della dotazione organica si fonda sulla base
della rilevazione dei carichi di lavoro, avendo riguardo al grado di efficienza
e di efficacia dell’azione amministrativa e delle tecniche di gestione
e di formazione del personale. A tale proposito il comune promuove l’aggiornamento
permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standards
di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini;
2. Il segretario svolge le funzioni che la legge gli assegna nell’interesse del comune e nel rispetto delle direttive del sindaco. In particolare il segretario: a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti degli organi del comune in merito alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti; 3. Gli uffici di segreteria e di direzione generale possono essere svolti in forma associata in seguito a convenzione con altri comuni.
2. I responsabili dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione. In base al principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili, godono di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell’ente al quale sono preposti. 3. Nell’esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell’ente. 4. Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo. 5. La durata dell’incarico di responsabile di servizio non può essere superiore al mandato del sindaco. La revoca può essere disposta con provvedimento motivato. 6. Il segretario comunale sovrintende alle funzioni di responsabili dei
servizi e ne coordina l’attività.
2. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionari dell’area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità. 3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
2. L’atto di conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione deve stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
CAPO VIII – I SERVIZI PUBBLICI E LE FORME DI COLLABORAZIONE ARTICOLO 52 1. Il comune, al fine di promuovere lo sviluppo sociale e civile della comunità locale, provvede alla gestione ed alla disciplina dell’erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali, sia mediante le proprie strutture, che con altre forme di gestione. 2. Sulla base di un’attenta valutazione del rapporto costi-benefici, con deliberazione del consiglio comunale, il comune individua i servizi pubblici che intende organizzare in forma diretta o indiretta secondo le modalità di gestione previste dalla legge. 3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge. 4. Qualunque sia la forma di gestione prescelta, devono essere previsti opportuni strumenti atti a consentire al comune l’esercizio di indirizzo e di verifica dei risultati. 5. L’attivazione di un nuovo servizio pubblico locale da parte del comune deve essere deliberata dal consiglio comunale, corredata da uno studio di fattibilità che prospetti le valutazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che determinano la scelta della forma di gestione. 6. Il comune, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
a) istituzioni; 2. Il comune costituisce le Istituzioni mediante apposito atto deliberativo del consiglio comunale contenente il regolamento di disciplina dell’istituzione. 3. Il regolamento disciplina le modalità di conferimento dei beni e di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento contabile, gli organi dell’istituzione, le modalità di rapporto con gli organi del comune, le forme di programmazione, di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, nonché la determinazione degli atti fondamentali soggetti all’approvazione del consiglio comunale. 4. L’Azienda speciale è retta da un proprio statuto approvato dal consiglio comunale e da propri regolamenti. E’ dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale da esercitare nelle forme e nei modi previsti negli atti costitutivi. 5. La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere con le forme previste nei commi precedenti. 6. I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati direttamente ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal comune. 7. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. 8. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
CAPO IX – LA FINANZA E LA CONTABILITA’
2. Il comune applica i principi sulla programmazione e partecipazione alle procedure di approvazione degli atti contabili principali. Il regolamento sulla partecipazione disciplina tempi e modalità e si uniforma ai seguenti principi: a. massima rappresentanza della comunità o di “particolari
interessi”
2. Sono disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, nonché i casi di revoca e decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.
2. Il controllo di regolarità dell’azione amministrativa spetta al segretario comunale, quello di regolarità contabile al responsabile del servizio finanziario. 3. Le modalità di attivazione e di espletamento del controllo strategico, del controllo di gestione e dei sistemi di valutazione delle prestazioni dei responsabili di servizio sono disciplinate nel regolamento di organizzazione e nel regolamento di contabilità, in conformità ai principi generali previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 60
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