Statuto Comunale Scarica lo statuto comunale
  APPROVATO CON ATTO C.C. N. 6 DEL 17.2.2004


CAPO I – I PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1
PRINCIPI


1. Il comune di Mezzago è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla costituzione, dalle leggi generali della repubblica e dal presente statuto.

2. Rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo e tutela le specificità culturali e socio-economiche.

3. Esercita la propria funzione assicurando l’imparzialità, la trasparenza, l’equità, l’efficacia, l’efficienza dell’azione amministrativa.

4. Riconosce valore di principio fondamentale al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta, alla distinzione fra decisione politica e attuazione amministrativa e alla collaborazione con soggetti pubblici e privati.

5. L’ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.


ARTICOLO 2
FINALITA’


1. Il comune, ispirandosi ai valori della costituzione impronta la propria azione ai seguenti principi e finalità:

a) afferma i principi di dignità e uguaglianza delle persone, attraverso la promozione di azioni positive idonee ad assicurare pari condizioni di opportunità, con particolare attenzione alle situazioni di squilibrio e di emarginazione, senza discriminazioni ideologiche, di religione, di sesso, di censo, di età, di stato psicofisico e di razza
b) garantisce la tutela della vita, della sua qualità, e riconosce la funzione sociale della famiglia
c) assicura la partecipazione democratica dei cittadini, adottando, all’interno della propria organizzazione, procedure atte a favorirne il coinvolgimento e il confronto nella determinazione degli obiettivi, delle modalità di gestione dell’ente locale e delle scelte di particolare rilievo per la comunità
d) riconosce libere forme di aggregazione sociale promovendone l’apporto e il coordinato utilizzo per finalità di carattere sociale
e) valorizza la funzione del volontariato, come espressione di solidarietà e pluralismo, in un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona
f) individua nella pace un bene essenziale per tutti i popoli e indica nel rispetto rigoroso dei diritti democratici, politici e umani, la condizione indispensabile atta a preservarla
g) persegue la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà tra i popoli, favorisce l’affermazione dei diritti dell’uomo e sostiene interventi di solidarietà internazionale anche attraverso le forme della cooperazione decentrata, nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi in materia di bilancio e secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento
h) riconosce la primarietà dell’investimento sociale e culturale sull’infanzia e sull’adolescenza, favorendo la partecipazione dei bambini, adolescenti e giovani alla vita della comunità
i) individua nella sostenibilità e sicurezza ambientale il criterio indispensabile per orientare ogni azione di sviluppo economico e sociale, tutelando e valorizzando le risorse naturali del territorio comunale
j) assume iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, che per la loro tipicità, sono motivo di particolare interesse pubblico
k) valorizza il lavoro e l’iniziativa economica e promuove la creazione di infrastrutture finalizzate allo sviluppo industriale, artigianale, agricolo e del settore terziario attraverso una pianificazione urbanistica coerente e la individuazione di forme di gestione miste tra pubblico e privato per la realizzazione degli interventi
l) favorisce la promozione e lo sviluppo di attività sportive e ricreative, garantendo impianti adeguati e assicurando la partecipazione dell’associazionismo alla programmazione e alla gestione dei relativi servizi
m) promuove forme di gemellaggio con altre comunità, al fine di favorire la reciproca conoscenza e la valorizzazione di usi e culture diverse

2. Nell’ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed impositiva, assume l’equità fiscale come uno dei principi basilari su cui fondare la convivenza civile.
3. In materia di pianificazione territoriale il comune adotta una concezione del territorio come organismo nel quale riscoprire le vocazioni storiche, ambientali ed economiche che, organizzate, siano di indirizzo per lo sviluppo sostenibile.


ARTICOLO 3

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE


1. Il comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione lombardia, sono improntati ai principi di cooperazione, nel rispetto delle specifiche autonomie.

3. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi propri o contenuti nei programmi dello stato, della regione lombardia e della provincia avvalendosi dell’apporto delle forze sociali, economiche, sindacali, culturali e del volontariato operanti sul territorio.

4. Aderisce al Coordinamento “Enti Locali per la pace e i diritti umani”, per l’affermazione di questi valori promuove e divulga iniziative di educazione, informazione e partecipazione in collaborazione con associazioni e agenzie educative presenti sul territorio.

5. Si attiva perché la tematica della sostenibilità ambientale sia la base per forme di cooperazione, anche sovranazionale, attraverso strumenti innovativi o già sperimentati come Agenda 21.


ARTICOLO 4
TERRITORIO E SEDE


1. Il territorio del comune su cui è insediata la comunità di Mezzago ha una estensione di km. 4,21; confina con i comuni di Bellusco, Sulbiate, Cornate d’Adda e Busnago ed è geograficamente situato in brianza.

2. La circoscrizione del comune è costituita dal capoluogo e dalle frazioni di Cascina Orobona e Cascina Palazzina. Nell’ambito del territorio la comunità riconosce i rioni S. Maria – Castelet – Torre – Pianta.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via F.lli Brasca, 5.

4. Le adunanze del consiglio e della giunta comunale si svolgono nella sede municipale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.


ARTICOLO 5
ALBO PRETORIO


1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle attività del comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità.


ARTICOLO 6
STEMMA E GONFALONE


1. Il comune si identifica negli atti con il nome di MEZZAGO e con lo stemma concesso in data 21.1.1929 con Regio Decreto.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si può esibire il GONFALONE comunale nella foggia autorizzata con D.P.R.. n. 2118 in data 26.4.1983.

3. Il comune si identifica inoltre con la scritta: “COMUNE D’EUROPA GEMELLATO CON SAINT PIERRE DE CHANDIEU – “CITTA’ PER LA PACE” – “COMUNE DENUCLEARIZZATO”.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.


CAPO II - LA COMUNITA’ LOCALE


ARTICOLO 7
DIRITTI DI CITTADINANZA

1. Ai sensi del presente statuto, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.

2. Al fine di garantire la piena cittadinanza, il comune attiva:
- processi di partecipazione per definire “i livelli essenziali dei bisogni”
- processi di mediazione per attribuire ad alcuni bisogni la valenza di diritti
- processi di reperimento di risorse per rendere esigibili i diritti individuati.

Il regolamento sulla partecipazione disciplina competenze, procedure e modalità per garantire i contenuti del presente articolo.


ARTICOLO 8
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI


1. Il comune individua nella partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da sostenere attraverso progetti e iniziative.
2. L’attivazione del meccanismo partecipativo, la sua traduzione in forme progettuali e in iniziative, rappresentano il riconoscimento del cittadino quale attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla vita della comunità.
3. Il comune si impegna, pertanto, a garantire la realizzazione di progetti partecipati attraverso individuazione di figure di collaborazione, facilitazione e mediazione espressamente finalizzate a favorire il processo di condivisione delle scelte.


ARTICOLO 8
DIRITTI DI CITTADINANZA

3. Ai sensi del presente statuto, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.

4. Al fine di garantire la piena cittadinanza, il comune attiva:
- processi di partecipazione per definire “i livelli essenziali dei bisogni”
- processi di mediazione per attribuire ad alcuni bisogni la valenza di diritti
- processi di reperimento di risorse per rendere esigibili i diritti individuati.

Il regolamento sulla partecipazione disciplina competenze, procedure e modalità per garantire i contenuti del presente articolo.


ARTICOLO 9

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE


1. La partecipazione dei cittadini non ha vincoli di forma salvo la “rappresentanza” di interessi e obiettivi condivisi.

2. Sono peculiari organismi di partecipazione le consulte o i comitati per settore o per specifici problemi o situazioni locali.

3. In particolare il comune:
- favorisce la costituzione di organismi di rappresentanza dei bambini e dei ragazzi allo scopo di stimolare la capacità propositiva;
- agevola la formazione di una consulta di cittadini stranieri residenti sul proprio territorio, quale mezzo consultivo, per favorire la partecipazione alla vita delle istituzioni e della società civile.

4. La costituzione e il funzionamento degli organismi di partecipazione sono rimandati ad apposito regolamento.


ARTICOLO 10
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI


1. Il comune sostiene e valorizza gli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono senza scopo di lucro finalità diverse, quale espressione dei principi di solidarietà ed al fine di favorire lo sviluppo democratico della comunità e la formazione dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma precedente, il comune sostiene le attività ed i programmi dell’associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni: In particolare:

a) favorisce l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali, delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari, interessanti l’associazionismo;
b) favorisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune stesso;
c) mette a disposizione i mezzi ed i servizi occorrenti per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni;
d) affida, con specifici provvedimenti, l’organizzazione di manifestazioni assegnando all’occorrenza le risorse necessarie;
e) affida, secondo le disposizioni di apposito regolamento, lo svolgimento di funzioni e attività proprie, ogni qualvolta le stesse possano essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Il comune organizza incontri con le libere forme associative accreditate, per un esame congiunto dei problemi generali della comunità, quale momento di raccordo tra la sfera sociale e quella politico-decisionale; riconosce gli organismi associativi dei cittadini stranieri residenti nel suo territorio.

4. Il comune, nello spirito di favorire la partecipazione popolare, potrà dotarsi di adeguato strumento proprio o di idonei rapporti convenzionali con gli organi di informazione locale, al fine di fornire effettiva pubblicità alle decisioni assunte, agli atti compiuti ed alle relative motivazioni.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo si rivolgono a libere forme associative che presentino i requisiti di eleggibilità delle cariche, volontarietà dell’adesione e del recesso dei membri ed assenza di fini di lucro, e depositino presso il comune l’atto costitutivo, lo statuto, le generalità del presidente e di chi risulti comunque designato a rappresentare l’associazione stessa, nonché ogni altro atto del quale il comune richieda l’esibizione.

ARTICOLO 11
AZIONE POPOLARE


1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 267/2000.


ARTICOLO 12

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita dal sindaco, assessore, dal segretario comunale o dal responsabile di ufficio o servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

ARTICOLO 13
PETIZIONI


1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La procedura si chiude, con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.



ARTICOLO 14
DIRITTO DI INIZIATIVA


1. Il 10% degli elettori può avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi, che il sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all’organo competente per la relativa istruttoria.

2. L’organo competente deve sentire, entro i successivi 30 giorni, i proponenti dell’iniziativa; quindi, qualora sia ritenuta legittima e/o opportuna l’adozione dell’atto richiesto, provvederà in merito.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

4. Le determinazioni definitive e le relative motivazioni devono essere comunicate agli interessati entro 120 giorni dalla presentazione della proposta.

5. Sono escluse dal diritto di iniziativa i provvedimenti per i quali non è ammesso il ricorso al referendum.


ARTICOLO 15
CONSULTAZIONI


1. Il comune, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione popolare e la trasparenza dell’azione amministrativa, può promuovere forme di consultazione della popolazione.

2. Tali forme di consultazione, oltre al referendum, sono:

a) assemblee di cittadini, anche limitatamente ai residenti in zone del territorio;
b) assemblee degli utenti dei servizi pubblici;
c) inviti pubblici ai cittadini a presentare proposte ed osservazioni in merito a provvedimenti di organi comunali;
d) sondaggi di opinione;
e) istruttorie pubbliche speciali nelle forme di pubblici dibattiti.

3. Di tali forme di consultazione dovrà essere garantita, con ogni mezzo idoneo, l’effettiva informazione dei cittadini.

ARTICOLO 16
REFERENDUM


1. Per materie di esclusiva competenza comunale possono essere indetti referendum consultivi ed abrogativi.

2. I referendum consultivi sono intesi a proporre l’inserimento nell’ordinamento comunale di nuove norme statutarie, regolamentari o l’adozione di atti amministrativi generali che non comportano spese.

3. I referendum abrogativi sono intesi a proporre l’eliminazione totale o parziale di norme regolamentari o la revoca di atti amministrativi a contenuto generale.

4. Per i referendum comunali è garantito l’esercizio del diritto di voto anche ai cittadini extracomunitari, in regola con il permesso di soggiorno e residenti nel comune di Mezzago da almeno 5 anni.

5. Il referendum può essere promosso per iniziativa:

a) del consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
b) di almeno il 15% degli elettori ammessi al voto referendario.

6. Non è ammesso referendum per abrogare i seguenti provvedimenti amministrativi:

a) provvedimenti riguardanti la materia urbanistica;
b) il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) gli atti relativi al personale del comune, compreso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
f ) lo statuto comunale.
g) gli stessi argomenti già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

7. Il regolamento comunale determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno di consultazioni.

8. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria il consiglio comunale ne prende atto ed assume i provvedimenti conseguenti.


ARTICOLO 17
DIRITTO D’ACCESSO E SEMPLIFICAZIONE


1. Il comune, con apposito regolamento, adegua l’organizzazione degli uffici e del personale ai principi stabiliti dal presente statuto e dalle leggi dello stato in materia di procedimento e di diritto d’accesso.
2. Adotta le misure idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme di legge, nonché ogni altra iniziativa idonea a semplificare l’azione amministrativa e consentire la partecipazione al procedimento.

ARTICOLO 18
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PARTECIPAZIONE


Gli istituti e le forme di partecipazione previste dal presente statuto trovano la normativa di dettaglio in apposito regolamento comunale.
Il regolamento della partecipazione disciplina in particolare:
- procedure, tempi e modalità per l’esercizio dei diritti riconosciuti ai diversi soggetti
- la costituzione e funzionamento degli organismi di partecipazione
- adeguate forme di comunicazione ed efficaci misure di pubblicità.

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE


ARTICOLO 19
ISTITUZIONE E FUNZIONI


1. Il difensore civico viene istituito, previa verifica delle compatibilità di bilancio per garantire l’imparzialità, la legittimità ed il buon funzionamento dell’organizzazione comunale.
2. Il difensore civico interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso il responsabile del servizio comunale e i concessionari che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.


ARTICOLO 20
ELEZIONE


1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio, compreso il sindaco, nella prima votazione e a maggioranza assoluta in quella successiva.
2. Può essere nominata difensore civico una persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata competenza ed esperienza in discipline giuridico-amministrative, che dia garanzia di imparzialità ed indipendenza di giudizio.

ARTICOLO 21
DISCIPLINA PER LA DURATA DEL MANDATO

1. Il difensore civico rimane in carica sino alla conclusione del mandato del consiglio comunale dal quale è stato eletto o sino allo scioglimento dello stesso per una delle cause previste dalla legge. Esercita le sue funzioni sino alla nomina del successore.
2. il difensore civico è rieleggibile solo per un secondo incarico consecutivo.
Il regolamento per l’organizzazione del servizio disciplina:
- i requisiti;
- le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza;
- il trattamento economico;
- la procedura per la revoca.


ARTICOLO 22

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI


1. Il difensore civico esercita le seguenti funzioni:
- riceve i cittadini ed i rappresentanti di associazioni ed organismi di partecipazione nell'ufficio messo a sua disposizione dall’amministrazione, nei giorni e nelle ore concordate con il sindaco e rese note al pubblico con ogni idoneo mezzo d’informazione;
- riceve segnalazioni, denunce, informazioni da parte di cittadini, utenti di servizi, associazioni, di fatti, comportamenti, omissioni, ritardi, irregolarità ed altre situazioni per le quali è richiesto il suo intervento;
- effettua accessi agli atti ed alle strutture del comune e degli altri enti dipendenti o partecipati dal Comune senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio, restando egli obbligato ad osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;
- trasmette ai responsabili di servizio le osservazioni a quanto presentato dai cittadini, utenti ed associazioni. Alle richieste o sollecitazioni del difensore civico, anche se non accoglibili, i responsabili di servizio hanno l’obbligo di dare risposta entro il più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento. Il funzionario che omette la risposta è soggetto, su rapporto del difensore civico, a procedimento disciplinare secondo le norme vigenti;
- formula eventuali proposte di modifica delle procedure per realizzare una migliore tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti;
- convoca i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le difficoltà che non ne consentono la corretta e tempestiva conclusione.
2. Il difensore civico informa il sindaco, il segretario comunale delle disfunzioni riscontrate nell’organizzazione che arrecano danno all’esercizio dei diritti dei cittadini ed al buon funzionamento dei servizi.
3. Informa i ricorrenti sullo stato delle procedure e comunica, in ogni caso la decisione finale.
4. Per i compiti del difensore civico è assicurata dal comune la disponibilità della necessaria struttura organizzativa, con personale e risorse adeguati alle necessità.


ARTICOLO 23

RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico trasmette al consiglio comunale una relazione annuale sull’attività svolta che viene trasmessa ai gruppi consiliari e discussa dal consiglio entro due mesi dalla presentazione.

2. Il difensore civico può essere sentito dal consiglio comunale o dalle commissioni consiliari quando ciò sia ritenuto necessario nell’interesse del comune.

ARTICOLO 24
ORGANIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL’UFFICIO

1. Il comune può stipulare una convenzione con altri comuni per la costituzione di un ufficio unico associato di supporto alle attività del difensore civico.
2. Ogni comune associato elegge direttamente il difensore civico, la cui scelta è previamente concordata con gli altri comuni. L’esercizio delle funzioni viene effettuato autonomamente per ciascun comune del quale l’eletto è il difensore civico.
3. La convenzione determina l’ubicazione dell’ufficio, le dotazioni di personale, arredamento, attrezzature e servizi dell’ufficio stesso e la ripartizione fra i comuni associati degli oneri per la costituzione ed il funzionamento.


GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO IV – IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 25
ORGANI

Gli Organi del comune sono: il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco.

ARTICOLO 26
CONSIGLIO COMUNALE


1. L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il consiglio comunale esercita le competenze e le potestà previste dalle leggi e gode di autonomia funzionale e organizzativa.

3. L’organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

Il regolamento contiene anche la normativa relativa a:
- istituzione, composizione e funzioni delle commissioni consiliari;
- gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del consiglio comunale e dei gruppi consiliari;
- trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione a condizione che l’onere finanziario per l’ente sia pari o minore.


ARTICOLO 27
SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. Le votazioni del consiglio comunale sono palesi, eccetto nei casi indicati dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stesso.

4. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina le specifiche modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e delle votazioni.


ARTICOLO 28
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE


1. Il consiglio comunale determina l’indirizzo politico-amministrativo del comune, ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dalla legge e dallo statuto.

Le funzioni del consiglio non possono essere esercitate da altri organi, fatta eccezione per le variazioni di bilancio assunte in via d’urgenza dalla giunta comunale.

2. In particolare, il consiglio comunale delibera gli atti fondamentali elencati dall’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e quelli previsti da specifiche disposizioni di legge.

3. Sono strumenti principali dell’attività programmatoria del consiglio:

a) le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
b) il piano regolatore generale e varianti di esso;
c) il bilancio di previsione annuale, le variazioni al bilancio e la variazione di assestamento generale del bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, il ripiano previo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, il rendiconto della gestione;
d) le deliberazioni di indirizzo o delibere –quadro attinenti a specifiche materie;
e) i regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
f) i criteri generali che la giunta comunale deve rispettare nell’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.


ARTICOLO 29
PROGRAMMA DI GOVERNO:
DEFINIZIONE, ADEGUAMENTO E VERIFICA


1. Entro un mese dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta, trasmette ai capigruppo il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. I capigruppo consiliari possono far pervenire, per iscritto, entro un mese dal ricevimento, le eventuali osservazioni e proposte di modifica.

3. Il consiglio comunale, nella riunione indetta entro un mese dall’invio al sindaco delle osservazioni dei gruppi, esamina il programma e le deduzioni del sindaco con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.

4. Il programma viene approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Il consiglio comunale, in sede di esame ed approvazione del bilancio di previsione annuale e dell’allegata relazione revisionale e programmatica, può adeguare le linee programmatiche, o dichiarare espressamente nell’atto deliberativo che il bilancio ed i suoi allegati sono coerenti con le predette linee.

6. Il consiglio comunale effettua annualmente la verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi previsti dall’art. 193 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ARTICOLO 30
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI


1. Il consiglio comunale può istituire commissioni permanenti costitute da consiglieri eletti con criterio proporzionale.

2. Le commissioni consiliari permanenti, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del consiglio attività referente e propositiva su atti e provvedimenti di competenza del consiglio. Le commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.

3. Le commissioni possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco, assessori, rappresentanti di organismi associativi, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Il regolamento del consiglio comunale determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.


ARTICOLO 31
COMMISSIONI DI INDAGINE SPECIALE


1. Il consiglio comunale con proposta di mozione sottoscritta da 3/5 dei consiglieri comunali delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la costituzione di una commissione d’indagine, formata da consiglieri che rappresentino tutti i gruppi consiliari, per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali.

2. La presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.

3. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle commissioni di indagine.

4. Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali per l’esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l’organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.


ARTICOLO 32
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco lo sostituisce il vice-sindaco se lo stesso ricopre anche la carica di consigliere comunale. In caso diverso, la presidenza è temporaneamente assunta dal consigliere anziano.


ARTICOLO 33
FUNZIONI E STATUS DEL SINDACO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


1. Le funzioni del sindaco in qualità di presidente del consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.

2. Al presidente del consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il presidente del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza.

ARTICOLO 34
CONSIGLIERI COMUNALI – PREROGATIVE


1. Ogni consigliere comunale rappresenta l’intera comunità ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente stabiliti dalla legge. L’accesso comprende la possibilità, per ciascun consigliere, di prendere visione degli atti adottati, di ottenerne copia e di acquisire notizie ed informazioni necessarie per una compiuta valutazione dell’operato dell’amministrazione.

3. Ogni consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite nel regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del consiglio;
b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.

4. Il consigliere decade dalla carica quando, senza giustificazione, non partecipa a 3 sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è deliberata dal consiglio quando il consigliere, previamente diffidato con le modalità previste dal regolamento, persista nell’assenza ingiustificata.

ARTICOLO 35
GRUPPI CONSILIARI


1. I gruppi consiliari sono costituiti da più consiglieri comunali. Si possono costituire gruppi consiliari anche formati da un unico consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

2. Ciascun gruppo consiliare designa e dà comunicazione della nomina del presidente del gruppo, denominato “capogruppo”, al sindaco con le modalità ed entro i termini fissati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I capigruppo si riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal sindaco ed ogniqualvolta lo richiedano almeno due capigruppo.


CAPO V – LA GIUNTA COMUNALE


ARTICOLO 36
COMPOSIZIONE E NOMINA


1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di n. 6 assessori, compreso il vice-sindaco. Il sindaco nomina gli assessori compreso il vice-sindaco e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

2. Possono essere nominati assessori i consiglieri comunali o i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ai sensi dell’art. 11 L. 265/99.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta immediatamente successiva alla revoca.

ARTICOLO 37
COMPETENZE


1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. In particolare, la giunta comunale:

a) collabora con il sindaco nell’attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal consiglio comunale;
b) svolge attività di proposta nei confronti del consiglio comunale;
c) compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al sindaco, al consiglio comunale, ai responsabili degli uffici.


ARTICOLO 38
FUNZIONAMENTO


1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne definisce l’ordine del giorno e ne dirige l’attività. Nel caso di assenza o di impedimento del sindaco, tali funzioni sono esercitate dal vice-sindaco.

2. Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta può, però, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge. In caso di parità di voto prevale il voto del sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.


ARTICOLO 39
ASSESSORI


1. Gli assessori entrano in carica nel momento in cui accettano la nomina. La giunta comunale può assumere provvedimenti deliberativi anche prima che il consiglio sia stato informato in ordine ai nominativi dei componenti della giunta.

2. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L’efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.

3. Il sindaco surroga entro 30 giorni l’assessore comunale cessato dalla carica per dimissioni, revoca o per qualsiasi altro motivo, dandone comunicazione al consiglio nella sua prima riunione successiva alla nomina. Qualora il sindaco manifesti la necessità di derogare a tale termine ne informa il consiglio comunale. In ogni caso, il sindaco surroga l’assessore in un tempo massimo di 120 giorni.

4. Gli assessori, non consiglieri comunali, hanno diritto di partecipare alle adunanze del consiglio comunale, possono relazionare ed intervenire nella discussione, senza diritto di voto sulle proposte. La loro partecipazione non è computata ai fini dell’adunanza e della maggioranza per le votazioni
.


CAPO VI – IL SINDACO

ARTICOLO 40
ELEZIONI E COMPETENZE


1. L’elezione, la durata in carica, la sostituzione, la decadenza e la rimozione del sindaco sono regolate dalla legge.

2. Il sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Inoltre:

a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del consiglio comunale;
b) può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con facoltà di revoca;
c) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
d) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi, il segretario comunale, i responsabili di servizio e, se ritenuto opportuno, il direttore generale;
e) rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei responsabili di servizio;
f) stipula i gemellaggi e patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
g) riferisce al consiglio comunale sull’attività della giunta almeno due volte nel corso dell’anno in coincidenza con l’approvazione del conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
h) può partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto e senza determinare la validità delle adunanze.

3. Il sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici per armonizzarli alle esigenze degli utenti, elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con altri enti erogatori di servizi pubblici non comunali.


ARTICOLO 41
MOZIONE DI SFIDUCIA


1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il consiglio comunale viene sciolto e viene nominato un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

ARTICOLO 42
VICE-SINDACO


1. Il vice-sindaco è l’assessore che riceve dal sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del vice-sindaco, il sindaco è sostituito dall’assessore- consigliere anziano.

3. Delle deleghe rilasciate al vice-sindaco ed agli altri assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

CAPO VII - GLI UFFICI E IL PERSONALE


ARTICOLO 43
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI


1. Il comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento, nonché al principio di distinzione tra compiti di indirizzo, di controllo e di gestione, rispettivamente attribuiti agli organi di governo e ai responsabili di servizio.

2. Gli uffici e i servizi assumono come caratteri essenziali della propria azione i criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’ordinamento degli uffici e servizi e il conseguente assetto organizzativo si ispirano ai criteri direttivi di seguito riportati:

a) l’azione amministrativa assume quale fine l’erogazione di prodotti e servizi, il cui parametro di efficacia è il soddisfacimento delle esigenze dell’utenza. Si sviluppa per programmi e progetti. A tale principio si informa anche l’organizzazione del lavoro;
b) l’individuazione degli ambiti di responsabilità di ciascun operatore avviene in stretta connessione con la definizione degli ambiti di autonomia decisionale dei soggetti;
c) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e la massima flessibilità delle strutture e del personale.

4. L’amministrazione valorizza il sistema delle relazioni sindacali come contributo alla definizione delle politiche di impiego e dell’organizzazione del lavoro.


ARTICOLO 44
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI
LUOGHI DI LAVORO


Il comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 45
UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI
DIREZIONE POLITICA


1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituite da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.


ARTICOLO 46
PERSONALE


1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali del settore.

2. Appositi regolamenti provvedono:

a) a determinare la dotazione organica del personale a livello generale di ente. La determinazione della dotazione organica si fonda sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro, avendo riguardo al grado di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa e delle tecniche di gestione e di formazione del personale. A tale proposito il comune promuove l’aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standards di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini;
b) a disciplinare l’ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilendo i principi generali e i criteri direttivi di organizzazione degli stessi;
c) ad attribuire ai responsabili le risorse per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo;
d) a disciplinare il sistema di valutazione dell’attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del responsabile, secondo criteri che tengano conto delle condizioni organizzative e ambientali;
e) a definire le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.


ARTICOLO 47
SEGRETARIO COMUNALE


1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario svolge le funzioni che la legge gli assegna nell’interesse del comune e nel rispetto delle direttive del sindaco.

In particolare il segretario:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in merito alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco;
d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l’attività.

3. Gli uffici di segreteria e di direzione generale possono essere svolti in forma associata in seguito a convenzione con altri comuni.


ARTICOLO 48
RESPONSABILI DI SERVIZIO


1. Il sindaco nomina tra le figure apicali del comune i responsabili cui affidare la direzione degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione. In base al principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili, godono di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell’ente al quale sono preposti.

3. Nell’esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell’ente.

4. Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.

5. La durata dell’incarico di responsabile di servizio non può essere superiore al mandato del sindaco. La revoca può essere disposta con provvedimento motivato.

6. Il segretario comunale sovrintende alle funzioni di responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.


ARTICOLO 49
INCARICHI A CONTRATTO


1. La copertura dei posti di responsabile di servizio o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato , fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionari dell’area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.


ARTICOLO 50
COLLABORAZIONI ESTERNE


1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. L’atto di conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione deve stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.


ARTICOLO 51
RESPONSABILITA’ E TUTELA


Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, il segretario, ed i responsabili degli uffici e dei servizi contro i rischi conseguenti all’espletamento delle loro funzioni e offre loro assistenza legale in sede processuale.
L’assicurazione non opera nel caso di conflitto di interessi derivanti da comportamenti dolosi o imputabili a colpa grave.

CAPO VIII – I SERVIZI PUBBLICI E LE FORME DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 52
PRINCIPI

1. Il comune, al fine di promuovere lo sviluppo sociale e civile della comunità locale, provvede alla gestione ed alla disciplina dell’erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali, sia mediante le proprie strutture, che con altre forme di gestione.

2. Sulla base di un’attenta valutazione del rapporto costi-benefici, con deliberazione del consiglio comunale, il comune individua i servizi pubblici che intende organizzare in forma diretta o indiretta secondo le modalità di gestione previste dalla legge.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

4. Qualunque sia la forma di gestione prescelta, devono essere previsti opportuni strumenti atti a consentire al comune l’esercizio di indirizzo e di verifica dei risultati.

5. L’attivazione di un nuovo servizio pubblico locale da parte del comune deve essere deliberata dal consiglio comunale, corredata da uno studio di fattibilità che prospetti le valutazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che determinano la scelta della forma di gestione.

6. Il comune, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.


ARTICOLO 53
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA


1. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società di capitali costituite o partecipate dal comune.

2. Il comune costituisce le Istituzioni mediante apposito atto deliberativo del consiglio comunale contenente il regolamento di disciplina dell’istituzione.

3. Il regolamento disciplina le modalità di conferimento dei beni e di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento contabile, gli organi dell’istituzione, le modalità di rapporto con gli organi del comune, le forme di programmazione, di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, nonché la determinazione degli atti fondamentali soggetti all’approvazione del consiglio comunale.

4. L’Azienda speciale è retta da un proprio statuto approvato dal consiglio comunale e da propri regolamenti. E’ dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale da esercitare nelle forme e nei modi previsti negli atti costitutivi.

5. La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere con le forme previste nei commi precedenti.

6. I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati direttamente ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal comune.

7. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

8. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.


ARTICOLO 54
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA


1. L’erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.


ARTICOLO 55
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE


1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.


ARTICOLO 56

ACCORDI DI PROGRAMMA


1. Il comune può promuovere la stipulazione di appositi accordi di programma, o aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici.

CAPO IX – LA FINANZA E LA CONTABILITA’


ARTICOLO 57
PRINCIPI E CRITERI


1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura a tutti i cittadini, sia per i programmi che per gli obiettivi affinché siano consentiti, insieme al controllo finanziario e contabile, quello sulla gestione e sull’efficacia dell’azione del comune.

2. Il comune applica i principi sulla programmazione e partecipazione alle procedure di approvazione degli atti contabili principali. Il regolamento sulla partecipazione disciplina tempi e modalità e si uniforma ai seguenti principi:

a. massima rappresentanza della comunità o di “particolari interessi”
b. meccanismi per pervenire alla condivisione e sintesi delle scelte ed adeguate forme di comunicazione e pubblicità.


ARTICOLO 58
REVISORE DEI CONTI


1. L’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’ufficio di revisore dei conti sono disciplinate dal regolamento di contabilità, il quale ne individua le funzioni di verifica, impulso, proposta e garanzia. Nel medesimo sono previsti i sistemi e le procedure tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi elettivi e burocratici del comune e dei revisori.

2. Sono disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, nonché i casi di revoca e decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.


ARTICOLO 59
REGIME DEI CONTROLLI INTERNI


1. Il comune attiva, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, i controlli interni previsti dall’art. 147 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il controllo di regolarità dell’azione amministrativa spetta al segretario comunale, quello di regolarità contabile al responsabile del servizio finanziario.

3. Le modalità di attivazione e di espletamento del controllo strategico, del controllo di gestione e dei sistemi di valutazione delle prestazioni dei responsabili di servizio sono disciplinate nel regolamento di organizzazione e nel regolamento di contabilità, in conformità ai principi generali previsti dalla normativa vigente.


CAPO X – LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 60
NORME FINALI


Per il coordinamento della propria attività con le disposizioni contenute nel presente statuto si provvede alla ricognizione delle normative precedenti entro sei mesi dalla approvazione dello statuto stesso.
I regolamenti previsti dallo statuto o comunque ritenuti necessari per darvi esecuzione, devono essere approvati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

  Scarica lo statuto comunale